Forniamo consulenza ed assistenza in ogni ambito del Diritto Agrario
Contratti di affitto di fondi rustici
Il contratto di affitto di un fondo rustico presenta una disciplina speciale differente da quella prevista per un immobile di tipo commerciale o residenziale.
La normativa di riferimento per tale tipologia contrattuale è oggi rappresentata dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982, la quale ha introdotto importanti modifiche alla Legge n. 11 dell’11 febbraio 1971.
Uno degli aspetti di principale rilievo è rappresentato dalla durata ordinaria prevista per i contratti di affitto di fondo rustico, che gli artt. 1 e 22 della legge 203/1982 fissano in anni 15 (quindici), ridotti a 6 anni nel caso di affitto di terreni montani con finalità di alpeggio.
Sul punto l’art. 41 delle Legge n. 203/1982 precisa esplicitamente che: “I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi”.
Di particolare rilievo, per il suo carattere di specialità, è inoltre la disciplina riservata dalla Legge n. 203/1982 ad istituti quali: “rinnovazione tacita” (art. 4), “Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto” (art. 4 - bis), “recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione” (art. 5), “miglioramenti, addizioni e trasformazioni” apportate al fondo rustico concesso in affitto (artt. da 16 a 20), utilizzazione agricola di fondi rustici rientranti nel patrimonio disponibile e/o indisponibile dello Stato e/o Enti pubblici (art. 51, che sostituisce l’art.22 della Legge n. 11/1971).
Deroghe alla disciplina legale dettata in materia di contratti agrari dal combinato disposto delle leggi 11/1971 e/o n. 203/1982 possono essere validamente previste nei contratti di affitto di fondo rustico solamente con l’assistenza di rappresentanti di Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative (art. 45 Legge n. 203/1982).
Contratti di soccida
Il contratto di soccida è un contratto agricolo per il quale un proprietario di bestiame concede ad altri l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame, con equa ripartizione del guadagno e della perdita.
La soccida può essere: semplice, parziaria e con conferimento di pascolo.
Nella soccida semplice il bestiame è conferito solo dal soccidante, senza che si abbia alcun trasferimento della proprietà dello stesso in capo al soccidario.
Per la soccida parziaria entrambi le parti conferiscono il bestiame.
È possibile costituire un contratto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario, mentre il soccidante si limita a conferire il terreno per il pascolo.
Siamo specializzati nei servizi di consulenza e assistenza sia stragiudiziale che giudiziale
Contenzioso agrario connesso a contratti di affitto di fondo rustico
L'art. 11 del Decreto legislativo 01/09/2011, n.150 (che ha sostituito l'art. 46 della Legge n. 203/1982), prevede che le controversie in materia di contratti agrari, o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo, e sono competenti delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.
L'attivazione di un giudizio innanzi alle competenti sezioni specializzate agrarie dei Tribunali territorialmente competenti deve essere preceduta da un tentativo di conciliazione da tenersi innanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio (e/o agli organi istituzionali facenti funzione).
Lo Studio Associato Paltriccia - Luchetti offre prestazioni di consulenza e/o assistenza per la gestione di tutte le fasi - stragiudiziale e/o giudiziale - del contenzioso agario.
Consulenza e assistenza stragiudiziale e/o giudiziale in materia di prelazione e riscatto agrario
L’art. 8 della Legge 26.05.1965, n. 590 prevede che: “In caso di trasferimento a titolo oneroso...di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario...a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici...”.
L’art. 7 delle Legge 14 agosto 1971, n. 817 (recentemente integrato dall'articolo 1, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154), inoltre ha esteso il diritto di prelazione agraria: “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti" e “all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti”
Al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione il proprietario del fondo rustico oggetto di vendita deve notificare all’affittuario coltivatore diretto o al confinante avente titolo, la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita e/o comunicazione equipollente in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione.
L’affittuario o il confinante avente titolo deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sopra indicata.
Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Lo Studio Associato Paltriccia - Luchetti offre prestazioni di consulenza e/o assistenza stragiudiziale e/o giudiziale in materia di prelazione agraria, nonché per la gestione dell’eventuale contenzioso connesso all’esercizio del diritto di riscatto.
Piani di sviluppo rurale
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è lo strumento, finanziato con fondi dell´Unione Europea (FEASR), dello Stato Italiano e della Regione Umbria, che definisce le principali strategie, gli obiettivi e gli interventi per i settori agricolo, agroalimentare e forestale, finalizzati a sostenere lo sviluppo delle aree rurali.
Lo Studio Paltriccia - Luchetti offre servizi di consulenza ed assistenza legale - anche in team con le figure professionali (agronomi, geometri e ingegneri) incaricati della gestione della fase tecnica legata alle domande - per i soggetti interessati alla partecipazione ai bandi promossi dagli enti competenti, occupandosi principalmente di:
- l’esame e l’intepretazione delle disposizioni contenute nei bandi di riferimento
- l'esame della documentazione presentata e/o da presentare per la richiesta di contributo
- consulenza ed assistenza per la gestione della fase di rendicontazione e/o di confronto con gli organi pubblici competenti a confermare la definitiva concessione del contributo richiesto
- assistenza stragiudiziale e/o giudiziale per la gestione dell’eventuale contenzioso connesso al mancato e/o incompleto riconoscimento dei contributi richiesti, nonché all’eventuale dichiarazione di decadenza dal contributo
Contenzioso contro AGEA o altre PA in materia di contributi
Con il decreto legislativo n. 165/99 è stata istituita l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore che si occupa della gestione, per conto dell’Unione Europea, dei Fondi che quest’ultima mette a disposizione del settore dell´agricoltura sotto forma di aiuti, contribuiti e premi.
Lo Studio Associato Paltriccia - Luchetti offre prestazioni di consulenza e/o assistenza per la gestione di tutte le fasi - stragiudiziale e/o giudiziale - dell’eventuale contenzioso da instaurarsi nei confronti di AGEA e/o altri organismi pagatori e connesso alla mancata e/o ritardata erogazione di contributi ovvero alla dichiarazione di decadenza dagli stessi.